L’ ambiente in cui viviamo è devastato dall’ industrializzazione , dalla cementificazione diffusa , dall’ urbanizzazione senza regole , dall’ inquinamento dell’ aria , delle acque e del suolo e quel che è peggio è che l ‘ uomo è diventato incurante e si è assuefatto a tutto ciò. “ La bellezza salverà il mondo “ disse Dostoevskij ; ma lo storico dell’ arte Salvatore Settis ammonisce : “ La bellezza non salverà nulla , se noi non salveremo la bellezza. “
E allora , dobbiamo prenderci cura della bellezza che ci circonda , preservandola nel tempo ; dobbiamo acquisire consapevolezza , conoscenza e capacità in modo da essere in grado di agire per risolvere , individualmente o collettivamente, i problemi attuali e futuri dell’ ambiente che ci circonda. Vediamo quali sono le principali leggi che tutelano il patrimonio ambientale e naturale .
La prima legge a tutela del Paesaggio nasce nel 1922 e porta il nome del filosofo Benedetto Croce , che all’ epoca , era il Ministro della pubblica istruzione nell’ ultimo governo Giolitti. Egli già da tempo aveva spronato il governo a porre un freno alle devastazioni del territorio italiano e aveva sostenuto che la tutela e la valorizzazione delle bellezze d’ Italia fosse necessaria non solo dal punto di vista morale ma anche dal punto di vista economico .
Durante il periodo fascista ,precisamente nel 1939 , sono state promulgate le due leggi fondamentali a cui si è fatto riferimento ,in materia di salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico , fino al 1999 ( anno in cui è stato pubblicato il Testo Unico ) .
Queste due leggi sono :
—La legge n. 1089 del 1939, chiamata LEGGE BOTTAI ( dal nome dell’ allora ministro della cultura Giuseppe Bottai ) che riguarda “ la tutela delle cose di interesse artistico e storico.”
—E la legge n . 1497 del 1939 che riguarda “ la protezione delle Bellezze naturali “ ( inclusi ville ,giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e le bellezze panoramiche considerate come quadri) . Per la prima volta nelle due leggi del 1939 i beni storici – artistici propriamente detti , furono tutelati insieme alle “ bellezze naturali “ che vennero considerate parte integrante del Patrimonio Culturale Nazionale , di cui il Governo doveva curare la protezione .Ed allora la legge 1089/39 tutelava IL BELLO D’ ARTE ; la legge 1497/39 tutelava IL BELLO DELLA NATURA .Quindi la tutela dipendeva essenzialmente da una valutazione estetica dell’ oggetto da tutelare .
Il 1 gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione nel cui testo si trova l ‘articolo 9 ,dedicato alla tutela del patrimonio culturale e ambientale da parte della pubblica amministrazione.Ai commi 1 e 2 si legge: — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica . Tutela il Paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione .
Lo Stato , dunque , annovera tra i suoi compiti fondamentali dandogli dignità costituzionale , quello di promuovere e tutelare il patrimonio storico , artistico e ambientale della Nazione. L’ espressione “ Paesaggio “ non deve essere intesa avendo riguardo alla forma estetica del territorio , ma deve essere interpretata in modo più generale con il significato di ambiente .
Nel 1985 entra in vigore la LEGGE GALASSO n 431 /85 , che protegge il territorio nella sua globalità e istituisce il PIANO PAESAGGISTICO che ogni regione è obbligata a redigere e che individua le aree di totale inedificabilità ( ad es. le fasce costiere entro una distanza di 300 metri dalla riva del mare , e le aree di interesse archeologico).
Nel 1999 , con il TESTO UNICO ( d. Lgs 490/1999 ) è stata riunita ,in 166 articoli , tutta la legislazione in materia di beni culturali e ambientali, comprese le leggi del 1939 e la legge GALASSO , che automaticamente sono decadute . Il Testo Unico ,diviso in due capitoli fondamentali ( il primo dedicato ai beni culturali e il secondo a quelli ambientali e paesaggistici ) ha reso coerenti provvedimenti disomogenei e talvolta perfino contraddittori .Ha dedicato una particolare attenzione ai temi dell’ arte contemporanea e ha individuato con chiarezza i ruoli e le competenze che lo Stato ,gli Enti locali e i privati devono dividersi per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali .
Nel 2004 viene approvato in Italia IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO , noto come CODICE URBANI , che ha sostanzialmente ricalcato la struttura del Testo Unico del 1999 pur introducendo alcuni elementi di novità , come quello di unificare le nozioni di beni culturali e di beni paesaggistici. Esso precisa che “ il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici ”. “ I Beni culturali sono le cose immobili e mobili che presentano interesse storico , artistico e archeologico di cui alla legge n.1089 del 1939 “ .“I Beni paesaggistici sono costituiti dai paesaggi di cui alla legge n. 1497 del 1939 e alla legge Galassi del 1985”.
Il Codice Urbani precisa cosa debba intendersi per “ Paesaggio “ e per “ Beni paesaggistici “, nonché in quali termini debba attuarsi una loro idonea tutela e valorizzazione .” Per Paesaggio s ‘ intende il territorio il cui carattere deriva dall’ azione di fattori naturali e umani e dalla loro interrelazione “.La tutela del paesaggio ha come obiettivo primario quello di individuare , salvaguardare e recuperare i valori culturali che esso esprime, così come la sua valorizzazione deve “ concorrere a promuovere lo sviluppo della cultura “.
Il codice poi , specifica cosa debbono considerarsi Beni Paesaggistici e cioè: 1)le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale 2) ville ,giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;3) le bellezze panoramiche considerate come quadri 4) le fasce costiere entro una distanza di 300 metri dalla riva del mare ; 5) le zone di interesse archeologico ; 6) i territori contermini ai laghi entro una distanza di 300 metri dalla riva del lago; 7)i ghiacciai; 8) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per le Alpi e 1200 metri sul livello del mare per gli Appennini e per le Isole ; 9) i territori coperti da foreste e boschi; 10) i Vulcani ecc.
Il codice Urbani è stato più volte integrato con decreti successivi ; Nel 2008 è stata introdotta una novità sostanziale e cioè il Paesaggio deve essere inteso come l ‘ insieme di tutto il territorio , non più solo dei paesaggi d’ eccellenza , ma anche dei paesaggi del quotidiano e quelli degradati.Tutto il territorio , quindi , è riconosciuto come risorsa essenziale e bene comune della collettività.
A livello sovranazionale , il 16 novembre del 1972 , più di 140 Stati , tra cui L ‘ Italia , hanno sottoscritto a Parigi “ LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE , sottolineando che vi è un patrimonio culturale e naturale il cui valore trascende i confini nazionali , e che è talmente importante e prezioso da appartenere non al singolo Paese ma al mondo intero.
E’ il Patrimonio Mondiale e della sua tutela deve occuparsi oltre che il singolo Paese L’ intera comunità internazionale.E questo perché senza il sostegno di tutti , alcuni siti culturali o naturali più belli al mondo ,potrebbero essere danneggiati o scomparire spesso per mancanza di risorse economiche , scientifiche o tecnologiche.La convenzione rappresenta , quindi , un accordo per garantire tali risorse e salvaguardare tali siti.
A suscitare la presa di coscienza della comunità internazionale fu un avvenimento particolare , ossia la decisione di costruire la DIGA DI ASSUAN in Egitto. Tale costruzione avrebbe comportato L’ inondazione della vallata circostante , nella quale sorgevano i TEMPLI DI ABU -SIMBEL, tesori dell’ antica civiltà egizia.
Nel 1959 , dopo un appello del governo egiziano e di quello sudanese, L’ UNESCO ( Organizzazione delle Nazioni Unite per la protezione del Patrimonio Mondiale) impostò un programma internazionale di tutela . I Templi di ABU- SIMBEL furono smontati , trasportati su un terreno asciutto e rimontati .Questa impresa costò tantissimo e metà della somma fu donata da una cinquantina di Paesi, attuando un’ importante azione di solidarietà e responsabilità per tutelare un’ opera eccezionale. Questo successo aprì la strada ad altre azioni di tutela , come quella per salvare Venezia.
Gli Stati membri della Convenzione uniscono gli sforzi per tutelare il patrimonio culturale e naturale del mondo , che rappresenta l ‘ identità dei popoli e costituisce L’ eredità del passato da trasmettere alle generazioni future .
La Convenzione ,agli articoli 1 e 2 ,definisce cosa s’ intende per Patrimonio culturale e per Patrimonio naturale .Quest’ ultimo comprende:
1) i monumenti naturali , costituiti da formazioni fisiche ,che hanno valore eccezionale dal punto di vista estetico e scientifico;
2) le formazioni geologiche e fisiografiche e zone delimitate che costituiscono L’ habitat di specie animali e vegetali minacciate , che hanno un eccezionale valore universale per la scienza e la conservazione;
3) i siti naturali che hanno un eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza , della conservazione o della bellezza naturale.
Inoltre la Convenzione istituisce la lista dei beni del Patrimonio Mondiale , che appartengono ai popoli del mondo intero a prescindere dal territorio sul quale si trovano.L’ Italia è il Paese che detiene il maggior numero di siti Patrimonio Mondiale , ne possiede 54 distribuiti su tutto il territorio nazionale e che raccontano epoche molto diverse , dalle più antiche alle più moderne .
Oltre alla Convenzione dell’ Unesco del 1972 , di grande importanza è la CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO del 19 luglio del 2000.Tale Convenzione ha elaborato una definizione univoca e condivisa di Paesaggio .”Il Paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’ azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni”
Il Paesaggio è quindi il risultato della combinazione della natura e dell’ azione umana.
Inoltre la Convenzione ha disposto tutti i provvedimenti necessari alla tutela del paesaggio che gli Stati membri si sono impegnati ad applicare riconoscendo nel patrimonio paesaggistico europeo un elemento fondamentale della sua cultura .In Italia la convenzione è entrata in vigore nel 2006.
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